(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  Regione  Toscana -  Parte
                 Prima - n. 7 del 26 febbraio 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
  La seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 62 dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 31 marzo 1990, n. 31 (Norme in materia  di
proprieta' coltivatrice); 
  Vista legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta,
coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al
consumo  e  per  la  tutela   e   valorizzazione   degli   ecosistemi
tartufigeni); 
  Vista la legge regionale  5  marzo  1997,  n.  15  (Salvaguardia  e
valorizzazione delle attivita' rurali in via di cessazione); 
  Vista la legge regionale 14  gennaio  1998,  n.  1  (Aiuti  per  lo
svolgimento di  attivita'  di  miglioramento  genetico  delle  specie
animali di interesse zootecnico); 
  Vista la legge regionale 9 febbraio  1998,  n.  11  (Norme  per  lo
snellimento e la  semplificazione  dell'attivita'  amministrativa  in
materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca); 
  Vista la legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio
dei funghi epigei spontanei); 
  Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale
toscana per le erogazioni in agricoltura); 
  Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n.  30  (Disciplina  delle
attivita' agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana); 
  Vista la legge regionale 5 agosto 2003,  n.  45  (Disciplina  delle
strade del vino, dell'olio  extravergine  di  oliva  e  dei  prodotti
agricoli e agroalimentari di qualita'); 
  Vista la legge regionale 5  aprile  2004,  n.  21  (Disciplina  dei
distretti rurali); 
  Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n.  1  (Disciplina  degli
interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale); 
  Vista la legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di
imprenditore e di imprenditrice agricoli e di impresa agricola); 
  Vista  la  legge  regionale  27  aprile  2009,  n.  21  (Norme  per
l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura); 
  Vista la legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la
gestione e il controllo del potenziale viticolo); 
  Vista la legge regionale  3  marzo  2015,  n.  22  (Riordino  delle
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile  2014,  n.  56
«Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle  leggi  regionali  numeri
32/2002, 67/2003,  41/2005,  68/2011,  65/2014)  e,  in  particolare,
l'art. 2, comma 1, e l'art. 12; 
  Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni,  espresso
ai sensi dell'art. 46 del regolamento interno del Consiglio regionale
24  febbraio  2015,  n.  27   (Regolamento   interno   dell'Assemblea
legislativa regionale),  dalla  Prima  Commissione  consiliare  nella
seduta del 3 dicembre 2015; 
  Visto  il  parere  favorevole  con  raccomandazioni  espresso   dal
Consiglio delle autonomie locali nella seduta dell'11 gennaio 2016; 
  Considerato quanto segue: 
    1. In attuazione della  legge  regionale  3  marzo  2015,  n.  22
(Riordino delle funzioni  provinciali  e  attuazione  della  legge  7
aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle  citta'  metropolitane,  sulle
province, sulle unioni e fusioni di  comuni».  Modifiche  alle  leggi
regionali numeri 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011,  65/2014)  e  in
particolare degli articoli 2, comma 1, e 12, e' necessario  procedere
ad un adeguamento della legislazione in materia di  agricoltura,  per
ricondurre in ambito regionale le competenze fino ad oggi  attribuite
alle province e alle unioni  di  comuni;  al  fine  di  chiarire  che
nell'ambito delle funzioni  agricole  rientra  anche  la  valutazione
agronomica dei piani di miglioramento agricolo ambientale  (PMAA)  di
cui all'art. 74 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65  (Norme
per il  governo  del  territorio)  e'  stata  introdotta  un'apposita
disposizione; 
    2. L'adeguamento ha comportato interventi  puntuali  nei  singoli
articoli delle leggi in materia di agricoltura,  per  indicare  quale
ente competente, al posto delle province e delle unioni di comuni, la
Regione; nel caso della legge regionale n. 50/1995 che disciplina  la
tartuficoltura  e'  stato  necessario,   ai   fini   della   verifica
dell'idoneita' alla raccolta, ridefinire anche la composizione  della
commissione d'esame di cui all'art. 10 della stessa  legge  regionale
n.  50/1995,  prevedendo  comunque  la  possibilita'   di   mantenere
un'articolazione  territoriale  delle  sessioni,  da   definire   con
delibera di Giunta regionale; 
    3.  Riguardo  alla  disciplina   dell'agriturismo,   oltre   agli
adeguamenti, e' stata eliminata la comunicazione dei prezzi da  parte
degli  operatori;  l'eliminazione  di   tale   adempimento   risponde
all'esigenza di ridurre gli oneri delle imprese,  anche  in  coerenza
con la normativa in materia di turismo che ha  eliminato  tale  onere
amministrativo; 
    4. In materia di disciplina regionale per la gestione e controllo
del potenziale viticolo le funzioni  attribuite  alle  province  sono
trasferite alla Regione. In questa sede, tuttavia, non  e'  opportuno
modificare puntualmente le  singole  disposizioni  per  adeguarle  al
nuovo  assetto  delle  funzioni,  in   quanto   e'   necessaria   una
rivisitazione complessiva della normativa regionale  per  aggiornarla
alle disposizioni del regolamento  UE  n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013  recante  organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti
(CEE) n. 922/72, (CEE)  n.  234/79,  (CE)  n.  1037/2001  e  (CE)  n.
1234/2007 del  Consiglio,  attualmente  in  corso  di  definizione  a
livello nazionale; 
    5. Al fine di tener conto di  sopravvenute  normative  regionali,
nazionali e dell'Unione  europea,  e'  necessario  intervenire  sulle
leggi in oggetto per apportare gli opportuni adeguamenti; 
    6. L'attribuzione delle funzioni a livello  regionale  impone  di
procedere all'abrogazione delle leggi regionali di carattere generale
con le quali erano state attribuite le deleghe alle province  e  alle
unioni di comuni e  di  altre  leggi  di  settore  che  prevedono  un
coinvolgimento degli enti locali ed hanno esaurito i loro  effetti  o
sono da abrogare, perche' non piu' conformi alla normativa vigente; 
    7. Il parere della Prima commissione consiliare e' stato  accolto
ed e' stato adeguato conseguentemente il testo della presente legge; 
    8. Al fine di consentire una rapida attivazione degli  interventi
previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua  entrata
in vigore  il  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  nel
Bollettino ufficiale della Regione Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. La Regione Toscana esercita tutte le funzioni amministrative  in
materia di agricoltura a decorrere dalla data prevista  dall'art.  9,
comma 1 della legge regionale 3 marzo 2015,  n.  22  (Riordino  delle
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile  2014,  n.  56
«Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle  leggi  regionali  numeri
32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014). 
  2.  Nell'ambito  delle  funzioni  amministrative  in   materia   di
agricoltura e' compresa anche la valutazione del programma  aziendale
pluriennale di miglioramento agricolo ambientale di cui  all'art.  74
della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per  il  governo
del territorio).